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Novità normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rendono ancora più attrattivi i PIR Alternativi fai da te a sostegno dell’economia reale

di Marco Sandoli, partner Studio Di Tanno Associati   La circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), in pubblica consultazione dal 19 gennaio e fino al prossimo 16 febbraio, fornisce importanti chiarimenti destinati a rendere ancora più attrattivo il regime dei PIR Alternativi “fai da te” come strumento a supporto del private capital, accessibile a chiunque intenda costituirsi il proprio portafoglio di investimenti in completa autonomia senza affidarsi all’industria del risparmio gestito.

Cosa dicono le norme vigenti.

Come noto, i PIR sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2017, prevedendo, nel rispetto di una serie di requisiti, un regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi per i proventi di natura finanziaria (dividendi e capital gain), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Ciò al fine di canalizzare il risparmio delle famiglie verso le imprese radicate nel territorio italiano, per le quali è spesso difficile il ricorso al finanziamento bancario e dunque maggiore il bisogno di approvvigionamento finanziario. Tale regime è stato rafforzato per effetto prima del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), che ha introdotto accanto al regime dei PIR ordinari quello dei PIR Alternativi, e da ultimo con il Decreto Agosto (D.L. del 14 agosto 2020, n. 104), il quale ha aumentato l’ammontare annuo massimo dell’investimento in un PIR Alternativo a 300 mila euro e quello complessivo dello stesso PIR a euro 1,5 milioni, a fronte  di valori ben più bassi per i PIR ordinari, per i quali tali ammontare sono pari rispettivamente a 30 mila e 150 mila euro. A seguito dei predetti interventi normativi, una persona fisica può oggi costituire (mediante una società fiduciaria che offra questo tipo di servizio) un PIR Alternativo destinando ad esso un massimo di euro 300 mila l’anno fino ad arrivare a 1,5 milioni. Per poter beneficiare del regime di esenzione fiscale dei PIR, è necessario rispettare una serie di vincoli di composizione del portafoglio, limiti di concentrazione, e detenzione temporale. In particolare, è necessario che per almeno due terzi dell’anno solare il portafoglio sia investito in misura non inferiore al 70 per cento in “asset qualificati”, mentre il restante 30 per cento può essere investito in “asset non qualificati”. Si considerano asset qualificati:
  • gli strumenti finanziari (quotati e non) emessi da imprese residenti in Italia, Stati Ue o SEE purché abbiano stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti di mercati regolamentati,
  • i prestiti erogati alle predette imprese o crediti delle stesse, e
  • quote di Oicr PIR compliant.
Dunque, possono ad esempio rientrare nella categoria degli asset qualificati: le azioni di spa, le quote di srl (si veda infra), i minibond quotati e non, le società quotate sull’Aim, molte delle società quotate sul segmento Star di Borsa Italiana, gli investimenti in crowdlending (a condizione che la piattaforma applichi la ritenuta d’imposta a titolo definitivo) e crowdfunding mobiliare e immobiliare con emittente italiano. Sono invece asset non qualificati:
  • gli strumenti emessi da società extra-Ue,
  • le società Ue senza stabile organizzazione in Italia,
  • i titoli di Stato italiani e stranieri, la liquidità,
  • le quote di Oicr non PIR compliant purché soggette a tassazione a titolo definitivo.
In ogni caso, non possono essere inserite nel PIR le partecipazioni qualificate (diritti di voto superiori al 2 o 20 per cento a seconda che la società sia quotata o meno). Il limite di concentrazione sul singolo asset (qualificato e non qualificato) non può superare il 20 per cento e non più del 10 per cento può essere investito in liquidità. Inoltre, per poter beneficiare del regime di esenzione è necessario che l’investimento sia detenuto per almeno 5 anni. Qualora tale vincolo temporale non sia rispettato, si applica la tassazione ordinaria su tutti i redditi derivanti dallo strumento (c.d. recapture), salvo avvenga il reinvestimento entro 90 giorni. È possibile costituire un PIR Alternativo anche mediante l’apporto di asset già posseduti (in tal caso l’apporto è considerato un evento fiscalmente realizzativo), e l’eventuale reddito è soggetto a tassazione da parte dell’intermediario finanziario che gestisce il PIR.

Le ultime novità normative e cosa dice l’Agenzia dell’Entrate.

Da ultimo, al fine di rafforzare ancora di più l’incentivo a investire in economia reale la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha introdotto per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 un credito d’imposta (non superiore al 20 per cento del totale investito in asset qualificati), pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in asset qualificati realizzati entro il 31 dicembre 2021 e detenuti per almeno 5 anni, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, anche mediante compensazione nel modello F24. A rafforzare la convenienza di tale modalità di investimento, deve ricordarsi che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito nella circolare n. 3/2018 che il regime di esenzione assicurato dal PIR è cumulabile con gli incentivi riconosciuti a chi investe in startup e pmi innovative (cioè oggi detrazione del 30 o 50 per cento) e la circolare oggi in pubblica consultazione conferma lo stesso orientamento con riferimento ai PIR Alternativi. Da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione chiarisce due ulteriori aspetti che sicuramente contribuiranno alla diffusione dei PIR Alternativi “fai da te” da parte di chi investe nel private capital (come, ad esempio, i business angel). Infatti, dopo che il tema era stato affrontato nel corso di un convegno organizzato da Assogestioni con Borsa Italiana sul Futuro degli investimenti alternativi il 16 dicembre scorso, viene finalmente chiarito che rientrano negli asset qualificati di un PIR Alternativo tutte le quote di srl, dunque anche quelle per le quali la raccolta non è stata operata tramite piattaforma di equity crowdfunding (mentre andava in senso contrario la risposta n. 96/2019 antecedente tuttavia all’introduzione dei PIR Alternativi). Ciò, considerato che la maggiora parte delle imprese italiane sono costituite in forma di società a responsabilità limitata, consentirà l’impiego diffuso del PIR Alternativo da parte di chi intenda investire in economia reale. Da ultimo, viene altresì precisato che si considerano asset qualificati anche gli investimenti fatti tramite veicoli d’investimento, come tipicamente accade nei cosiddetti club deal. In conclusione, tenuto conto di tutti i diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, la capacità del PIR Alternativo “fai da te” di veicolare il risparmio verso gli investimenti in economia reale risulta significativamente rafforzata, considerando che l’investimento in una startup o PMI innovativa, da un lato, genera sicuramente un credito d’imposta variabile tra il 30 e il 50 per cento, se detenuto per almeno tre anni, e, dall’altro, se l’exit si realizza dopo 5 anni, il guadagno risulta completamente esente ovvero la perdita (se l’investimento è stato realizzato nel 2021 e detenuto per 5 anni) garantisce all’investitore addirittura un credito d’imposta, pari all’ammontare investito (nel limite del 20 per cento del totale investito in asset qualificati) da utilizzare in 10 anni.
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