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IL BLOG MAGAZINE DI FINDELIVERY
Novità normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rendono ancora più attrattivi i PIR Alternativi fai da te a sostegno dell’economia reale
di Marco Sandoli, partner Studio Di Tanno Associati
La circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), in pubblica consultazione dal 19 gennaio e fino al prossimo 16 febbraio, fornisce importanti chiarimenti destinati a rendere ancora più attrattivo il regime dei PIR Alternativi “fai da te” come strumento a supporto del private capital, accessibile a chiunque intenda costituirsi il proprio portafoglio di investimenti in completa autonomia senza affidarsi all’industria del risparmio gestito.
Cosa dicono le norme vigenti.
Come noto, i PIR sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2017, prevedendo, nel rispetto di una serie di requisiti, un regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi per i proventi di natura finanziaria (dividendi e capital gain), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Ciò al fine di canalizzare il risparmio delle famiglie verso le imprese radicate nel territorio italiano, per le quali è spesso difficile il ricorso al finanziamento bancario e dunque maggiore il bisogno di approvvigionamento finanziario. Tale regime è stato rafforzato per effetto prima del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), che ha introdotto accanto al regime dei PIR ordinari quello dei PIR Alternativi, e da ultimo con il Decreto Agosto (D.L. del 14 agosto 2020, n. 104), il quale ha aumentato l’ammontare annuo massimo dell’investimento in un PIR Alternativo a 300 mila euro e quello complessivo dello stesso PIR a euro 1,5 milioni, a fronte di valori ben più bassi per i PIR ordinari, per i quali tali ammontare sono pari rispettivamente a 30 mila e 150 mila euro. A seguito dei predetti interventi normativi, una persona fisica può oggi costituire (mediante una società fiduciaria che offra questo tipo di servizio) un PIR Alternativo destinando ad esso un massimo di euro 300 mila l’anno fino ad arrivare a 1,5 milioni. Per poter beneficiare del regime di esenzione fiscale dei PIR, è necessario rispettare una serie di vincoli di composizione del portafoglio, limiti di concentrazione, e detenzione temporale. In particolare, è necessario che per almeno due terzi dell’anno solare il portafoglio sia investito in misura non inferiore al 70 per cento in “asset qualificati”, mentre il restante 30 per cento può essere investito in “asset non qualificati”. Si considerano asset qualificati:- gli strumenti finanziari (quotati e non) emessi da imprese residenti in Italia, Stati Ue o SEE purché abbiano stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti di mercati regolamentati,
- i prestiti erogati alle predette imprese o crediti delle stesse, e
- quote di Oicr PIR compliant.
- gli strumenti emessi da società extra-Ue,
- le società Ue senza stabile organizzazione in Italia,
- i titoli di Stato italiani e stranieri, la liquidità,
- le quote di Oicr non PIR compliant purché soggette a tassazione a titolo definitivo.